Responsabilità del Committente nel Costruire: Scelte Critiche e Soluzioni Prudenti
14 Settembre 2022
Nella decisione di avviare un importante intervento edilizio, il committente si confronta con obblighi e responsabilità spesso sottovalutati. Esploriamo il ruolo del committente, le sue responsabilità legali e le soluzioni per mitigare i rischi.
Chi è il committente di un progetto?
Il soggetto interessato, in genere, fa altro nella vita e alla base della decisione assunta pone:
- il reperimento delle risorse per l’investimento;
- la ricerca di un bravo studio tecnico professionale;
- la selezione di una impresa costruttrice adeguata.
Se una, o entrambe, le scelte, di professionista e impresa, emergono sulla scorta di rapporti di conoscenza non suffragati da pregressi riscontri positivi, mal si comincia e c’è il rischio di peggio finire rompendo pure consolidate amicizie.
Supponiamo che il committente scelga con la “naturale diligenza del buon padre di famiglia” e si accinga quindi ad iniziare l’intrapresa con ragionevole tranquillità.
Buon inizio, ma l’esperienza professionale ci obbliga a qualche puntualizzazione.
Quali sono le responsabilità legali del committente?
Il nostro soggetto è formalmente qualificato quale “committente” e, in tale funzione, la consolidata e nutrita giurisprudenza relativa al decreto legislativo 81/2008, smi, ha individuato a suo carico, a carico del committente intendiamo, responsabilità e obblighi nel rapporto del contratto d’appalto, ex articolo 1655 e seguenti cc, corpose responsabilità non sempre immediatamente percepibili.
Richiamiamone i punti salienti.
Il committente è obbligato a:
- scegliere con oculatezza l’appaltatore ed è onerato di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore;
- controllare l’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro*;
- adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori ancorché dipendenti dalle imprese dell’impresa appaltatrice e che consista dal fornire adeguati informazioni circa le situazioni di rischio nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti di protezione prevenzione dei rischi connessi al luogo di lavoro;
- predisporre il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) in coordinamento con l’appaltatore;
- stabilire insieme all’appaltatore, nel contratto di appalto, in forma chiara e non soggetta a ribasso, i costi della sicurezza.
Naturalmente si può opinare che si tratta di situazioni estreme, in genere estranee alla concretezza quotidiana. E può darsi che così sia in generale. I problemi nascono però se, e quando, non tutto nel cantiere fila liscio come si vorrebbe.
In sostanza è un po’ il caso delle assicurazioni: se il rischio assicurato non si verifica, si può pensare, a posteriori, che il costo della polizza sia stato sprecato; se, disgraziatamente però, capita l’inghippo, si compulsa affannosamente il contratto di assicurazione per verificare la copertura di quel rischio specifico.
Noi suggeriamo al “povero” committente un paio di soluzioni, virtuose e prudenti, che lo possono mettere al riparo dai rischi, anche penali:
- nomina del Responsabile dei lavori. il committente è esonerato dalle proprie responsabilità se ha conferito una delega al responsabile dei lavori che ha per oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche;
- il mandato senza rappresentanza, ex articolo 1705 cc, a società terza specializzata in materia.
Nell’uno e nell’altro caso l’obiettivo principale potrebbe considerarsi raggiunto terziarizzando il rischio.
Nel secondo si otterrebbe, però, a nostro avviso, una sintesi virtuosa in quanto:
- le leve di comando resterebbero al committente attraverso lo strumento delle linee di indirizzo da fornire alla mandataria;
- tutti gli atti giuridici necessari, dalla selezione dei professionisti e delle imprese, alla contrattualistica, sarebbero in capo alla mandataria che assumerebbe a tutti gli effetti la figura di “committente” creando una vera e propria “barriera” tra il mandante e la stessa mandataria.
Entrambe le soluzioni avrebbero dei costi? Certo che sì, ma in rapporto al totale dell’investimento sarebbero marginali e, in compenso, offrirebbero al mandante un’adeguata, impagabile, tranquillità.
Guido Pezzana – Amministratore Unico Odos Srl
*In tema di appalto sussiste la responsabilità del committente, per l'infortunio del lavoratore, quale titolare ex legge di una autonoma posizione di garanzia, sia per la scelta dell'impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifiche imposti dal D.Lgs 14 agosto 1996, numero 494, articolo 3, comma 8, sia in caso di omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro poiché l'obbligo di verifica di cui al D.Lgs 9 Aprile 2008, numero 81, articolo 90, lettera a), non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.