Ecobonus anche nei condomini commerciali?
10 Novembre 2020
Se non ci saranno ripensamenti dell’Agenzia delle entrate, il superbonus non riguarda le parti comuni dei centri commerciali: una circolare dell’Agenzia introduce limitazioni di applicabilità delle norme di legge per i condomìni commerciali.
Tra i recenti interventi legislativi per arginare gli impatti economici della pandemia, almeno uno si inserisce nella riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale: la legge 77 del 12 luglio 2020, il Decreto Rilancio (superbonus), che ha riportato l’attenzione su tutta la precedente normativa che concerne interventi di recupero, miglioria, adeguamento di tutti gli immobili.
La risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate ha posto fine a lunghissimi contenziosi prendendo atto delle reiterate sentenze della Suprema Corte che ribadivano, in sostanza, il seguente concetto: i benefici di legge spettano non solo in ambito Irpef, ma anche in ambito Ires su tutti gli immobili posseduti dalle imprese e non solo agli immobili strumentali utilizzati direttamente nell’attività di impresa.
I benefici di cui si parla sono quelli previsti dal Dpr 917/1986 art 16-bis (detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici), dalla legge 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 commi 344-349 (che prevede, tra l’altro, la detrazione dell’imposta lorda di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti), dalla legge 90 del 3 agosto 2013 (il sisma bonus) e dalla legge 160 del 27 dicembre 2019 (il bonus facciate).
Tuttavia, proprio il Decreto Rilancio, alla luce della circolare numero 24/E dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, limita l’applicabilità delle norme di legge per i condomìni commerciali, limitazioni sconosciute alla legge stessa. I condomìni, nella legge definiti tali senza altra precisazione, previsti come destinatari dei benefici, diventano “condomìni con superficie abitativa superiore al 50%”. Ad oggi quindi, salvo rare eccezioni e se non ci saranno ripensamenti dell’Agenzia, il superbonus non riguarda le parti comuni dei centri commerciali. L’intervento normativo sui condomini rischia però di compromettere anche le attività ammesse a beneficio dalle leggi precedenti.
Il DL agosto ha comunque aperto la strada a processi decisionali più rapidi, stabilendo maggioranze più semplici per deliberare gli interventi sulle parti comuni dell’edificio. Riprendendo l’impostazione normativa dell’art 26 della legge 10/91, poiché l’accesso al superbonus è vincolato al miglioramento di almeno due classi energetiche da attestare tramite Ape, stabilisce che gli interventi superbonus possano essere deliberati dalla maggioranza dei presenti in assemblea, che rappresenti almeno un terzo dei millesimi.
Per i condomìni definiti non commerciali dall’Agenzia e quindi con superficie abitativa superiore al 50%, gli interventi agevolati previsti dal superbonus per le parti comuni condominiali sono di tre tipi:
- sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernale;
- isolamento termico;
- interventi antisismici.
Anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo possono godere della detrazione al 110% se eseguiti insieme a uno degli interventi che beneficiano del superbonus. Gli interventi di risparmio energetico devono rispettare assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche: vengono definiti trainanti in quanto permettono di estendere la percentuale di detrazione al 110% anche ad altri interventi per il risparmio energetico qualificato già agevolati al 50-65-70-75-80- 85% o all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddetti interventi “trainati”). In merito a questo ultimo punto è bene ricordare che la circolare 24 dell’8 agosto 2020 ha limitato la fruizione del superbonus per le imprese ai soli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici in condominio mentre per gli interventi sulle singole unità immobiliari resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni ordinarie in merito a ecobonus e sisma bonus.
Il Decreto Rilancio prevede anche la possibilità di cedere il credito stesso “ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, e di ottenere uno sconto in fattura dal fornitore. La cessione del credito viene estesa anche ad altri interventi non “superbonus”, (ad es. “ecobonus” o “facciate”) sostenuti dal 1° gennaio 2020 e sino al 31/12/2021. I contribuenti, quindi, anche se non incapienti, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione potranno optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura.
A sua volta il cessionario potrà utilizzare il credito con la stessa ripartizione in quote annuali o cedere a sua volta il credito stesso.
Francesco Famà – Ufficio Legale e Paolo Carmagnola – Ufficio Amministrativo di Odos Group